Nuova definizione di Default

Nuove regole europee di definizione di default: conoscerle per affrontare il cambiamento

A partire dal mese di luglio 2020, in conformità con quanto condiviso dalla Controllante Crédit Agricole Consumer Finance con la Banca Centrale Europea, Agos Ducato S.p.A. ha iniziato ad applicare le nuove regole europee in tema di classificazione della clientela inadempiente rispetto a un’obbligazione verso la società (cosiddetto ‘default’) introdotte dall’Autorità Bancaria Europea con l’obiettivo di uniformare i comportamenti degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari dei paesi dell’UE.

Le principali novità

Il Cliente viene classificato a default se il totale delle somme non pagate, inclusivo di spese ed eventuali interessi per ritardato pagamento, supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:

  • in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Privati e Piccole e Medie Imprese) ed euro 500 per le altre esposizioni
  • in termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente verso la società

La nuova disciplina, inoltre, introduce una nuova soglia per la classificazione a default nei casi di rimodulazione del debito dovuta a difficoltà finanziarie del Cliente (ad esempio modifiche del piano di ammortamento concordate con il cliente). Qualora, per effetto della ristrutturazione si verifichi una rinegoziazione delle condizioni contrattuali tale da comportare per la Società (Agos) una perdita superiore all’1% del valore del credito oggetto di rinegoziazione (c.d Ristrutturazione Onerosa), quest’ultima è tenuta a classificare il cliente in stato di default. La compensazione tra diverse posizioni riferite al Cliente non è consentita. Di conseguenza, la società è tenuta a classificare il Cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

Lo stato di classificazione a default del Cliente permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza la propria posizione verso la società. Nel caso di “ristrutturazione onerosa”, tale termine si estende a 12 mesi dalla data di ristrutturazione.

La classificazione a default sarà valutata ed applicata a livello di Cliente, quindi tenendo conto di “tutte” le esposizioni che questi presenta nei confronti della Società (prestiti personali, prestiti finalizzati, carte di credito e linee di credito revolving, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione, ecc.).

La classificazione a default del Cliente potrebbe comportare il blocco anche di altri prodotti detenuti (ad esempio linee di credito revolving, ecc.) fino a quando il Cliente non uscirà dallo stato di default. Agos provvederà ad informare il Cliente in ordine alla presenza di eventuali blocchi sui prodotti al medesimo intestati.

Lo stato di default potrebbe rendere più difficoltoso l’accesso al credito nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è la seguente:

  • EBA/GL/2016/07 “Linee Guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013
  • EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017
FAQ

Se un cliente ha una esposizione in arretrato da oltre 90 giorni per un importo inferiore alle soglie di rilevanza, deve essere classificato in default? Se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che il cliente non adempia o non possa adempiere correttamente alle sue obbligazioni, quest’ultimo non deve essere necessariamente classificato in default. Per l’automatica classificazione in default l’ammontare in arretrato per più di 90 giorni consecutivi deve superare entrambe le soglie di rilevanza stabilite dalle normative. L’arretrato relativamente a uno o più finanziamenti in essere, deve essere superiore ad una soglia assoluta (pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio ed euro 500 per le altre esposizioni) e deve rappresentare al tempo stesso più dell’1% del totale delle esposizioni verso la Società.

Come si calcolano i giorni di arretrato? I giorni di arretrato, si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti non sono stati - anche parzialmente - corrisposti. Nel caso in cui i pagamenti dovuti alla Società, come definiti nel contratto di credito, siano stati sospesi a seguito dell’applicazione di moratorie governative o derivanti da accordi delle associazioni di categoria a cui la Società ha aderito, e le scadenze siano state modificate, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso, con ciò intendendo che il periodo oggetto di sospensione/rinegoziazione non viene considerato ai fini del predetto calcolo. L’Autorità Bancaria Europea ha espressamente escluso, ai fini della classificazione in default, la possibilità di compensare gli importi scaduti con margini disponibili su altre linee di credito dello stesso debitore.

Dopo quanto tempo la Società può considerare il cliente non più in stato di default? Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il cliente in default. Durante tale periodo, la Società ne valuta il comportamento e la situazione finanziaria e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare il cliente in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest’ultimo sia effettivo e permanente. Fa eccezione il caso di “ristrutturazione onerosa” già in citato in precedenza, per cui il periodo di osservazione è di dodici mesi anziché tre.

Cosa succede alle esposizioni che sono oggetto di misure di concessione (cd “ristrutturazione onerosa”)? La rinegoziazione del debito (ad esempio, modifiche del piano di ammortamento concordate con il cliente ) dovuta a difficoltà finanziaria del cliente , qualora comporti per la Società una perdita economica maggiore del 1% del valore del credito oggetto di rinegoziazione, obbliga la stessa a classificare il cliente in stato di default immediatamente, indipendentemente dalla presenza o meno di giorni di scaduto.

L’eventuale default su una singola esposizione comporta l’automatico default di tutte le esposizioni in essere del cliente nei confronti della Società? Si, se sono superate le soglie di materialità e l’arretrato permane continuativamente per 90 giorni o se sono state applicate delle “ristrutturazioni onerose” al cliente tali da comportare una perdita economica per la Società maggiore del 1% del valore del credito oggetto di rinegoziazione.

Oltre al criterio in arretrato, in quali altre situazioni può essere dichiarato il default del debitore? Sebbene il cliente non abbia arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, lo stesso può essere classificato in stato di default qualora, sulla base delle informazioni in suo possesso, la Società ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all’escussione delle eventuali garanzie acquisite a tutela ovvero, per le posizioni non garantite, quando la Società valuti che il debitore non sia comunque più in grado di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni.

Se un debitore è classificato a default sulla base della nuova definizione, è classificato automaticamente anche "a sofferenza" nella Centrale dei Rischi? La definizione di "sofferenze" non viene toccata dalle nuove regole europee sul default. Gli intermediari segnalano un cliente "in sofferenza" solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito. La classificazione presuppone che l'intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito. Non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR.

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